A partire dal mese di aprile 2019 le strutture ricettive devono effettuare le comunicazioni mensili al Comune tramite la piattaforma web reperibile al link:
https://neive.imposta-soggiorno.it
Dal 01 aprile 2012 è istituita l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 23/2011.
Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Neive.
La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio:
FASCIA B
prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno superiore a €30,00 e inferiore a €300,00
imposta di soggiorno per persona per notte di soggiorno €1,50
Sono esentati dal pagamento dell'imposta:
- i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
- i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno consecutivo nella medesima struttura ricettiva;
- i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/03 (il periodo di soggiorno deve risultare chiaramente dal documento fiscale);
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.