IMU

Data di pubblicazione:
03 Giugno 2021
IMU

Aliquote a partire dal 2022
- Aliquota abitazione principale - 0,5% (L'IMPOSTA E' DOVUTA SOLO PER LE categorie A/1,A/8, A/9 e relative pertinenze)
- Aliquota - 0,95 %  - altri immobili, fabbricati gruppo D, terreni agricoli, aree fabbricabili
- Aliquota - 0,10 %  - fabbricati rurali strumentali
- Aliquota - zero - immobili merce, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

Aliquote fino all'anno 2021
- Aliquota abitazione principale - 0,5% (L'IMPOSTA E' DOVUTA SOLO PER LE categorie A/1,A/8, A/9 e relative pertinenze)
- Aliquota - 0,89 %  - altri immobili, fabbricati gruppo D, terreni agricoli, aree fabbricabili
- Aliquota - 0,10 %  - fabbricati rurali strumentali
- Aliquota - zero - immobili merce, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
 

Detrazioni
Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

Scadenze e pagamenti
Il versamento, in autoliquidazione, dell’imposta dovuta è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Si comunica che a partire dal 01.01.2016, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) sono intervenute le seguenti modifiche normative in materia di IMU:

  • 1, comma 10, lett. c-d, comma 13:

l’esenzione dall’IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del D.lgs 30.12.1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993. Inoltre sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

  • 1, comma 10, lett. a-b:

riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato purchè siano rispettati i seguenti requisiti:
- il contratto di comodato deve essere registrato,
- il comodatario deve essere un parente di primo grado del soggetto passivo (genitori/figli) e deve utilizzare l’unità immobiliare come abitazione principale,
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, può possedere in aggiunta un solo altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune, purchè non sia di categoria A/1, A/8, A/9, deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune ove è ubicato l’immobile concesso in comodato;

  • 1, commi 53 e 54:

riduzione dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato (Legge 431/1998) del 25%

 

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Ultimo aggiornamento

Mercoledi 20 Luglio 2022